RESTITUIRE TRIESTE AL FUTURO -

AUTONOMI DALL' ITALIA MA CONNESSI CON IL MONDO - RESTITUIRE TRIESTE ALLA MITTELEUROPA - RESTITUIRE TRIESTE AL SUO FUTURO: CENTRALE IN EUROPA INVECE CHE PERIFERICA IN ITALIA -

sabato 2 luglio 2016

PERCHE' NON METTERE IN "PORTO VECCHIO" L' AUSPICATA NO-TAX AREA CON ATTIVITA' FINANZIARIE E DI SERVIZI ? E' FORSE MEGLIO UN SITO INQUINATO E ISOLATO IN ZONA INDUSTRIALE PER CREARE UNA "CITY CONCORRENZIALE CON LONDRA" ? PERCHE' "NON SE POL" IN PORTO VECCHIO ?


La Governatrice Serracchiani ha iniziato la sua manovra di riposizionamento politico "alla ricerca del consenso perduto": era scontato da quando è finito il monopolio PD di tutte le istituzioni. (Vedi anche il nostro articolo di ieri cliccando QUI)

Interessanti però sono le posizioni espresse dal Commissario D' Agostino nell' articolo a destra: 
"la No tax area taglierebbe la testa al toro «e aprirebbe la possibilità di insediamento a Trieste - specifica D’Agostino - non soltanto di aziende di logistica o manifatturiere, 
ma anche di aziende del terziario, fornitrici di servizi e dell’ambito della finanza». Una complementarietà Punti franchi - No tax area che andrebbe a coprire pressoché tutto lo spettro dell’economia".
Siamo notoriamente e da sempre totalmente d' accordo: nulla di nuovo se non  l' ambito istituzionale da dove provengono le affermazioni.
E infatti riconosciamo a D' Agostino Commissario, e gli auguriamo presto Presidente, dell' Autorità Portuale il ruolo di interlocutore serio e affidabile, che invece NON riconosciamo ai politici, senza però confondere i ruoli: lui funzionario / tecnico onesto e capace nominato dal Governo e noi all' opposizione senza piaggerie e atteggiamenti supini.
Pertanto continuiamo nel nostro lavoro, così come D' Agostino fa, bene, il suo in un altro ambito e con altre competenze, segnalando quello che, secondo noi, non va.

D' Agostino sa perfettamente che la "legge sulle aree di confine" N. 19 del 1991 prevedeva l' istituzione di un Centro Finanziario Off-Shore nel Punto Franco di Porto Vecchio con tanto di esenzioni fiscali : vedi nota in fondo e clicca QUI  per articolo di stampa.

Per scaricare tutta la legge 19/91 clicca QUI.

Sa anche che il progetto è fallito sia per pressioni governative italiane, sia della UE nella persona di Mario Monti, sia di lobby locali tra cui il blocco centrale della ex- Lista per Trieste che ora appoggia Dipiazza e una parte del PSI che adesso appoggia il PD e Cosolini.
Per cui nè Centro Destra, nè Centro Sinistra possono chiamarsi fuori da quell' esito disastroso per Trieste.

La legge 19 del '91 è rimasta lì, con l' art. 3 inapplicato per lustri (prima di essere alla fine abrogato), come succede spesso per Trieste: come per i decreti attuativi dei Punti Franchi della 84/94, come la Zona Franca di Osimo che ancora si potrebbe sfruttare, come l' Allegato VIII... tutto nel limbo.
Sotto in nota ne trovate due commi molto interessanti.

Il progetto di Off- Shore Finanziario prevedeva l'insediamento nel Punto Franco di Porto Vecchio, per sfruttarne le caratteristiche di extradoganalità (che adesso vengono riscoperte dopo anni che noi lo segnaliamo anche manifestando in piazza), di fronte alla Sede Mondiale delle Generali che vi prevedevano anche un loro Centro Direzionale.
Il progetto POLIS che mirava alla sua realizzazione era redatto da multinazionali del calibro di Generali e Fiat ed è ancora disponibile (vedi foto alla fine).

Fallita la cosa Generali ha trasferito il centro direzionale a Mogliano Veneto con grande perdita di posti di lavoro per la nostra città.

Nell' articolo odierno del Piccolo si insiste a ripetere il mantra che tutto deve essere fatto altrove: " la collocazione potrebbe risultare particolarmente attrattiva dal momento che, grazie al procedimento di sdemanializzazione del Porto vecchio, il Punto franco è stato levato da un’area dove non era fruibile e spostato in una serie di zone di retroporto dove possono svilupparsi non soltanto operazioni strettamente legate allo scalo,...." ... "all’Interporto di Fernetti, all’ex Stazione di Prosecco, al Canale navigabile, all’ex Aquila e alle Noghere."
Si dà il caso che "Canale navigabile, l’ex Aquila e  Noghere" facciano parte del SIN (Sito Inquinato di Interesse Nazionale) e ogni insediamento sia possibile solo con tempi molto lunghi e costi assai elevati a differenza di Porto Vecchio che inquinato non è ed è vicinissimo al Centro Città dove chi lavorerebbe nei Centri Finanziari potrebbe trovare i servizi di cui ha bisogno: a differenza della Stazione di Prosecco e Fernetti, non inquinati ma lontani.

A noi comuni mortali risulta che la City di Londra sia in città e ben dotata di servizi. 
Si pensa  di offrire una landa desolata e inquinata, con costi e tempi di insediamento enormi, per le sedi di Multinazionali e Istituzioni che " dopo la Brexit  decideranno di lasciare il Regno Unito per trasferirsi in un Paese dell’Unione Europea. ... Un altro fronte su cui l’Italia sta lavorando per sfruttare la Brexit come opportunità è quello del trasferimento delle sedi di alcune autorità europee basate a Londra. C’è l’Ema, l’Agenzia europea per i farmaci, .... Ma c’è soprattutto l’Eba, l’Autorità bancaria europea, che dovrà lasciare la City e fa gola a molti. "come ci spiega il Piccolo. ?

Si pensa di mandare funzionari di multinazionali finanziarie ed enti europei abituati alla City di Londra a pranzare in qualche "bareto" ad Aquilinia?

PERCHE' NON IN PORTO VECCHIO, RIPRISTINANDO IL PUNTO FRANCO SOLO SOSPESO E CHE COMUNQUE PERMANE SULLA FASCIA COSTIERA  COMPLETANDOLO CON LA NO TAX AREA ( DA ESTENDERE ANCHE AGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ALTROVE) ?
Del resto Renzi ha annunciato di voler costituire una No Tax area nel sito dell' Expò di Milano, non in aperta campagna...


NON SE POL ? 
PERCHE' ?


Per non far perdere la faccia a tutti coloro che hanno parlato per anni di un fantaturismo di massa irrealizzabile in Porto Vecchio e a Trieste (straparlavano di milioni di presenze)?


Perchè non è la linea del PD ?


Per non far piangere Russo che ha fatto il blitz notturno sulla sdemaliazizzazione che in un anno mezzo non ha prodotto niente di concreto?
Proprio NIENTE, perchè anche per allargare i Punti Franchi alle nuove aree di Noghere ecc. bastava un decreto del CdG-Prefetto, senza alcun bisogno di spostare quello di Porto Vecchio.

Per non far piangere Sgarbi che nel 2001 ha posto il vincolo architettonico giustamente definito IDIOTA dal nostro bravo arch. Semerani ?


Per non far piangere Federico Pacorini che dice che i Punti Franchi non servono a niente dopo averli usati in abbondanza?

Per non ammettere che il PD ha fatto stupidaggini enormi su Porto vecchio?
Ed il Centro Destra pure, allineato apertamente con la sdemanializzazione / privatizzazione per un utilizzo solo turistico - croceristico come ha ripetutamente dichiarato Dipiazza?


Per non dare ragione a noi che da anni parliamo di RIUTILIZZO PRODUTTIVO DI PORTO VECCHIO in regime di Porto Franco?
Clicca QUI  per esaminare quello che diciamo da anni.


EPPURE IN PORTO VECCHIO ABBIAMO GIA' PRONTI SIA IL PROGETTO "POLIS" DI GENERALI E FIAT CHE LA LEGGE 19/91,
MA "NON SE POL" !

Ammesso, naturalmente, che questo parlare di No Tax Area non sia solo la solita POLITICA DEGLI ANNUNCI e l' ennesima fiaba da raccontare a Trieste per farla addormentare...

Ed ancora: perchè lasciar inserire nella Bozza di Decreto per i Punti Franchi di Trieste il DIVIETO, che adesso non esiste, di VENDITA AL DETTAGLIO E RESIDENZA che impedirebbe di creare dei grandi Duty Free Shop, ad esempio per passeggeri e croceristi, e di estendere l' extradoganalità alla città (che è abitata e dove la gente fa la spesa)?


Sappiamo tutti che il valore del Porto Franco e delle aree extradoganali extra UE è destinato ad aumentare nella crisi della UE che vedrà le probabili prime fratture nell' Europa Orientale, come oggi dicono gli analisti del Vaticano sull' Osservatore Romano (la Chiesa la sa lunga: è da 2.000 anni sul mercato!): non tarpiamoci le ali mettendoci divieti da soli !

E interessiamoci anche alla politica internazionale e non solo all' orto di casa: perchè Trieste è sempre stata uno dei sismografi più sensibili alle scosse internazionali, ci piaccia o no.


Nota: 
Legge 19/91 art. 3, comma 1 e 4 - 
Art. 3.
1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell’attività finanziaria dei Paesi di cui all’art. 1, comm 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, nell’ambito dei punti franchi esistenti a Trieste, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie.affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie,di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale.
In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei Paesi dell’Est europeo e nell’URSS.
 I soggetti operanti nel Centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari e bancari; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall’art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’art. 30 della legge 19 marzo 1990,n. 55, nonchè quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.
…..

4. I redditi prodotti nel Centro di cui al comma 1, dai soggetti autorizzati ai sensi del comma 3, sono esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono assoggettati ad imposta locale sui redditi con aliquota ridotta del 50 per cento. Da tale imposta sono esclusi, per i primi dieci anni dall’inizio di operatività del Centro, i redditi prodotti dai soggetti provenienti dai Paesi in fase di transizione dall’economia di comando all’economia di mercato e le plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali ed investimenti di medio e lungo termine negli stessi Paesi. Le imposte indirette sugli affari relative alle attività di cui al comma 3 sono applicate con aliquota fissa. L’onere derivante dalle disposizioni del presente comma è valutato in lire
65 miliardi, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

IL PROGETTO POLIS CON CENTRO FINANZIARIO E AFFARI OFF-SHORE IN PORTO VECCHIO (ANNI '90  QUANDO ANCORA SGARBI NON AVEVA MESSO IL "VINCOLO IDIOTA")


COSA FARE IN PORTO VECCHIO SFRUTTANDO IL PUNTO FRANCO EXTRADOGANALE E LA NO-TAX AREA



RIGASSIFICATORE: LA REGIONE FA RICORSO AL TAR MALGRADO LE PRESUNTE ASSICURAZIONI DEL MINISTRO SPACCIATE PER "RISULTATO STORICO" IN CAMPAGNA ELETTORALE - CONTINUA LA MANOVRA DI RIPOSIZIONAMENTO DELLA SERRACCHIANI A FRONTE DEL CROLLO DEL CONSENSO - FIDARSI E' BENE, NON FIDARSI E' MEGLIO !



LA REGIONE FA UN NUOVO RICORSO AL TAR CONTRO LE AUTORIZZAZIONI DEL GOVERNO AL RIGASSIFICATORE DI TRIESTE - clicca QUI
LA SERRACCHIANI E COSOLINI AVEVANO DICHIARATO ESATTAMENTE DUE SETTIMANE FA IN CAMPAGNA ELETTORALE CHE IL RIGASSIFICATORE NON SI FACEVA PIU' GRAZIE ALLE ASSICURAZIONI VERBALI AVUTE DAL MINISTRO CALENDA IN UN INCONTRO PRIVATO - clicca QUI -
SE ERA VERO CHE IL RIGASSIFICATORE NON SI FACEVA PIU' CHE BISOGNO C' E' DI RICORRERE NUOVAMENTE AL TAR ?
Pensiamo sia più probabile che la notizia data con risalto in campagna elettorale fosse inconsistente.

Notiamo un attivismo della Governatrice e Vicesegretaria del PD Serracchiani dopo i risultati disastrosi delle elezioni e dopo i sondaggi di Demos pubblicati da Repubblica che danno il M5S in testa.
Ieri su No-Tax area e Punti Franchi del Porto Franco Internazionale di Trieste.
Oggi sul rigassificatore.
Chissà se nei prossimi mesi arriverà a rivendicare la "FriulVGExit" alla ricerca del consenso perduto... 
Si sta riposizionando marcando alcune differenze dal Governo...

Bene: a noi interessano i risultati e non la sua coscienza.
I risultati sono che sotto la spinta della perdita del consenso e di avvenimenti internazionali che si susseguono, dalla Brexit alle nuove elezioni austriache, SI STANNO APRENDO NUOVI SPAZI PER TRIESTE E PER LE NOSTRE TESI.

Sia riguardo lo sviluppo del Porto Franco Internazionale di Trieste che della No-Tax Area  o "Zona Franca" che per l' assetto amministrativo di NON DIPENDENZA del nostro territorio dallo Stato Italiano e dalla Regione.

Spazi di riconoscimento alla fondatezza e validità delle nostre tesi sostenute fin qui solo dalla nostra unica voce in un deserto di incredulità: " Vox Clamantis in Deserto".

Tuttavia dobbiamo cercare di non essere ingenui a cantare vittoria solo, ad esempio, per la letterina di Debby sulla No-Tax area e farci invischiare nelle loro finte contese interne: le dichiarazioni dei politici italiani sono solo aria fritta come abbiamo appena visto sulla vicenda del Rigassificatore prima dato per defunto e contro cui oggi si fa ricorso al TAR perchè il pericolo continua a sussistere.

CI VOGLIONO I FATTI e se siamo contenti delle aperture di spazi continuiamo a denunciare le incongruenze e le contraddizioni.
62 anni di amministrazione italiana ci hanno reso esperti dei comportamenti dei connazionali di Machiavelli.


MARTEDI' 5 LUGLIO ORE 9,30 SOTTO LA REGIONE IN P.ZZA OBERDAN: PER I REFERENDUM SU SANITA' , PROVINCIE AUTONOME TRIESTE - FRIULI (come Bolzano e Trento), ABOLIZIONE UTI.



INVITIAMO I NOSTRI LETTORI A PARTECIPARE martedì 5 luglio alle ore 9 e 30 in piazza Oberdan a Trieste alla manifestazione sotto la Regione, portando la bandiera di Trieste.


Martedi 5 luglio il Consiglio Regionale è chiamato a decidere della ammissibilità non solo del referendum per la SANITA', di cui abbiamo già parlato QUI ma anche di quello per la costituzione dI DUE  PROVINCIE AUTONOME  DI TRIESTE E FRIULI, sul modello di Bolzano e Trento, e di quello  per l' abolizione delle UTI.

Al referendum popolare per trasformare ilFriuli-Venezia Giulia in una regione simile al Trentino-Alto Adige  hanno lavorato politici e tecnici, giuristi e professori universitari, guidati dal sindaco di Rivignano Mario Anzil, che di mestiere fa l’avvocato, partendo dagli studi di Tiziano Tessitori e rivisitando in chiave moderna e futura le opportunità, anche economiche, offerte dall’autodeterminazione dei territori, e dai principi di sussidiarietà e di sovranità popolare.

NOI SOSTENIAMO TUTTI E TRE QUESTI REFERENDUM, PERCHE':

1) APPOGGIAMO PER PRINCIPIO LE INIZIATIVE DI DEMOCRAZIA DIRETTA E  DI ESPRESSIONE DELL' OPINIONE POPOLARE.
Trieste nella sua storia ha sempre subito scelte calate dall' alto e mai è stata consultata con referendum su questioni che hanno determinato la sua attuale decadenza: dall' annessione all' Italia nel 1921 ad Osimo. Ma Trieste ha sempre dato prova di grande lungimiranza e partecipazione ai Referendum sulle libertà civili dal Divorzio all' Aborto.


2) OGNI PASSO, ANCHE PARZIALE,  CHE VADA NELLA DIREZIONE DELLA NON-DIPENDENZA (INDIPENDENZA) DI TRIESTE DALLO STATO CENTRALISTICO ITALIANO E DEL CENTRALISMO DELLA REGIONE VA INCORAGGIATO E L' ISTITUZIONE DI PROVINCIE AUTONOME SUL MODELLO DI BOLZANO E TRENTO E' UN PASSO IMPORTANTE SU QUESTA STRADA.


3) LE UTI CHE ACCORPANO I COMUNI MINORI AI CAPOLUOGHI SONO OSTEGGIATE DA TUTTI I COMUNI DEL CARSO CHE TEMONO GIUSTAMENTE PER LA PERDITA DELLA LORO AUTONOMIA E SPECIFICITA'.

Riportiamo sotto il comunicato dei promotori del referendum per la separazione della Regione in due Provincie Autonome: Trieste e Friuli:

Martedì prossimo il Consiglio regionale si riunirà per decidere sull’ ammissibilità dei nostri referendum. Nonostante siano pacificamente ammissibili -e su questo sono concordi autorevoli costituzionalisti, tra i quali il prof. Mario Bertolissi , il Partito Democratico (!), che detiene la maggioranza in Consiglio Regionale, pare orientato a impedire lo svolgimento dei referendum, poiché teme che il voto del popolo possa clamorosamente bocciare le riforme prodotte dalla sua amministrazione. Contro questa decisione ANTIDEMOCRATICA e CONTRO IL POPOLO, abbiamo organizzato una manifestazione in piazza Oberdan a Trieste, sede del Consiglio Regionale, proprio quando questo sarà chiamato a decidere sui referendum. Vi invitiamo tutti a partecipare, martedì 5 luglio alle ore 9 e 30 in piazza Oberdan a Trieste: portate una BANDIERA DEL FRIULI da sventolare, un fischietto per fischiare la casta del Consiglio Regionale e, se possibile, venite assieme a quanti più amici possibile. Dobbiamo essere in tanti, assieme agli amici dei comitati referendari sulla sanità e sull’acqua contiamo di portare in piazza mille persone: potrà essere l’inizio della riscossa del popolo friulano. Vi aspettiamo. Lo staff di TUTTIPERILFRIULI


ECCO IL TESTO COMPLETO ALL' ESAME DEL CONSIGLIO REGIONALE PER L' AMMISSIBILITA':


ALL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE
DEL FRIULI – VENEZIA GIULIA
I sottoscritti elettori della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni per ciascuno appresso indicati, in qualità di promotori, formulano la seguente
PROPOSTA EX L. R. N. 5/2003 DI REFERENDUM PROPOSITIVO avente a OGGETTO "proposta di Legge contenente i principi ispiratori di una iniziativa regionale di modifica dello Statuto della Regione Friuli - Venezia Giulia mediante l'applicazione, in quanto compatibile con la realtà regionale, della disciplina prevista dallo Statuto della Regione Trentino - Alto Adige"
RELAZIONE
La presente proposta di iniziativa legislativa regionale è composta da un solo articolo recante diversi principi generali ai quali il Consiglio Regionale si dovrebbe ispirare all’atto di proporre una iniziativa di generale modifica della Legge Costituzionale 31 Gennaio 1963, n. 1 (Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), iniziativa da presentare al Parlamento ai sensi dell’art. 138 Cost. e dell’art. 63 L. Cost. 1/63. Tale iniziativa di Legge costituzionale, ispirata ai principi contenuti nella legge previamente approvata dal Consiglio regionale e oggetto appunto della presente proposta, dovrebbe quindi mirare a realizzare un sistema istituzionale più efficiente ed efficace, più semplice e meno costoso, assecondando da una parte l’ambizione di una Regione costituzionalmente quadrilingue, qual è quella del Friuli, di disporre di confini amministrativi coincidenti con quelli geografici e storici della propria terra e, dall’altra, l’ambizione di una Città anch’essa plurilingue, qual è quella di Trieste, sita nel cuore dell’Europa, di poter recuperare e sviluppare una dimensione realmente mitteleuropea.
Per perseguire quanto appena esposto, il quesito referendario propositivo si prefigge di stimolare il Consiglio regionale ad approvare una legge-voto che accolga i principi sotto esposti, su di essa raccogliendo, nell’eventualità di cui all’art. 23, comma 2 della legge regionale n. 5 del 2003, il consenso popolare. I principi sotto esposti sono prodromici a una revisione sistematica dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia sulla scorta del modello adottato dalla Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, Regione con cui il Friuli - Venezia Giulia ha indubbie affinità sotto svariati profili.
In particolare la Regione, pur restando una, con capoluogo Trieste, e con competenze di raccordo e su materie di interesse regionale, analogamente alla Regione Trentino - Alto Adige, si comporrà delle due Province Autonome del Friuli e di Trieste, così come la Regione Trentino - Alto Adige si compone delle due Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Il Consiglio regionale, come in Trentino - Alto Adige, sarà composto dai membri dei due Consigli provinciali, il cui ufficio non potrà però essere ricoperto per più di due mandati consecutivi. Viene, inoltre, introdotto un tetto massimo lordo e onnicomprensivo (anche di rimborsi e indennità varie) al compenso degli amministratori locali, dei dipendenti della Regione, delle Province e degli Enti Locali, nonché degli amministratori delle società e degli enti con partecipazione dei predetti.
Per il resto, il contenuto in dettaglio dei singoli principi è chiaramente desumibile dal loro stesso testo, che in questa relazione si intende integralmente ritrascritto.
Vengono formulati chiaramente i principi fondamentali per consentire al Consiglio e agli elettori, ai sensi dell’art. 23 comma 2 L. R. 5/2003, di esprimersi con consapevolezza su principi chiari e agevolmente comprensibili; mentre il progetto di legge di revisione dello Statuto viene rilasciato al Consiglio Regionale sulla scorta appunto dei principi che nella presente proposta di legge da sottoporre a referendum si sono introdotti e che hanno lo scopo di indirizzare l’attività del Consiglio in sede di redazione di un’articolata iniziativa di riforma dello Statuto che con la presente proposta si intende agevolare e indirizzare, anche a seguito di consultazione popolare. Risultano specificati solamente alcuni prudenziali indirizzi legislativi di carattere generale, che dovrebbero rivelarsi imprescindibili, in necessario ossequio ai fondamentali principi costituzionali e statutari, di democraticità dell’ordinamento, sovranità popolare, riconoscimento dei fondamentali diritti dell’uomo, uguaglianza, autonomia, decentramento amministrativo, tutela delle minoranze linguistiche. In coerenza con l'iter referendario previsto dalla L. R. n. 5/2003 e dell'art. 12 dello Statuto Speciale, e nel rigoroso rispetto di ogni relativo requisito di ammissibilità, la presente proposta di legge dovrà dare luogo ad una legge, approvata dal Consiglio ovvero fatta oggetto di referendum, che fungerà da base, da guida e da fonte di ispirazione per una iniziativa di legge costituzionale di modifica dello Statuto che il Consiglio regionale dovrà successivamente adottare con il concorso di tutte le forze politiche presenti in Consiglio.
Lo scopo della presente proposta di legge da sottoporre a referendum propositivo nel caso previsto dall’art. 23 della stessa legge, dunque, in ossequio al principio fondamentale per cui la sovranità appartiene al popolo, è quello di giungere all’approvazione di una legge che contenga principi che sembrano condivisi da una parte significativa della popolazione regionale, se del caso interpellando la volontà popolare per appurare se i principi in essa contenuti siano in effetti condivisi dalla maggioranza degli elettori della Regione Autonoma. La convinta opinione dei proponenti è che sia largamente auspicato dalla popolazione regionale un modello organizzativo statutario per quanto più possibile analogo a quello del Trentino - Alto Adige in quanto particolarmente adatto alla nostra realtà regionale, più efficace ed efficiente, più semplice e meno dispendioso, oltre che in grado di soddisfare più di qualunque altro la necessità di contemperare il principio di sussidiarietà con quello di adeguatezza e di armonizzare le ragioni fondamentali dell’autogoverno e dell’autonomia locale con quelle -egualmente rilevanti- della semplificazione e dell’efficienza, salvaguardando oltretutto l’identità locale delle aree territoriali della Regione.
QUESITO DEL REFERENDUM PROPOSITIVO:
Volete che sia approvata la seguente "Proposta di Legge Costituzionale contenente l'impegno e i principi ispiratori di modifica della Legge Costituzionale 31 Gennaio 1963 n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia) mediante l'applicazione, in quanto compatibile con la realtà regionale, della disciplina prevista dal Testo Unificato delle Leggi sullo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige approvato con D.P.R. 31 Agosto 1972 n. 670" composta dal seguente unico articolo recante venti principi e criteri direttivi generali per l’adozione da parte del Consiglio Regionale di una legge-voto da presentare al Parlamento ai sensi dell’art. 138 Cost. quale iniziativa di Legge Costituzionale ai sensi dell’art. 63 L. Cost. 1/63:
Art. 1
In vista della futura adozione, da parte del Consiglio regionale, di una una proposta di Legge costituzionale di modifica della Legge costituzionale 31 Gennaio 1963 n. 1 (Statuto Speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), vengono approvati i seguenti principi fondamentali di cui la proposta di Legge costituzionale potrà tenere conto, tra gli altri ritenuti meritevoli di attenzione da parte del legislatore regionale, adottando come paradigma di riferimento, in quanto compatibile e coerente con la realtà regionale, la disciplina prevista dal Testo Unificato delle Leggi sullo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige approvato con D.P.R. 31 Agosto 1972 n. 670:
1) Il Friuli e Trieste, comprendenti il territorio delle Province Autonome del Friuli e di Trieste, sono costituiti in Regione Autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il proprio Statuto, approvato con Legge Costituzionale.
La Regione Autonoma Friuli e Trieste ha per capoluogo la città di Trieste.
Laddove, nella legislazione costituzionale, statale, regionale, viene fatta menzione del Friuli - Venezia Giulia, essa deve sempre intendersi riferita, rispettivamente, al Friuli e a Trieste e laddove viene fatta menzione alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia essa deve intendersi riferita alla Regione Autonoma Friuli e Trieste e, per quanto di rispettiva competenza territoriale, alla Provincia Autonoma del Friuli e alla Provincia Autonoma di Trieste.
2) La Regione Autonoma Friuli e Trieste è composta da due Province Autonome, rispettivamente del Friuli e di Trieste, divise dalla foce del fiume Timavo.
Alle Province Autonome del Friuli e di Trieste, fornite di distinta personalità giuridica, entro l’unità della Regione Autonoma Friuli e Trieste, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo lo Statuto della Regione Autonoma Friuli e Trieste.
La Provincia Autonoma del Friuli e quella di Trieste hanno per capoluogo provinciale la o le località stabilita o stabilite con la rispettiva legge provinciale approvata a maggioranza assoluta dei componenti del rispettivo Consiglio provinciale.
Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione Autonoma, la Provincia Autonoma del Friuli e quella di Trieste hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati, su proposta del rispettivo Consiglio provinciale, con decreto del Presidente della Repubblica. La rispettiva legge provinciale ne regola l’utilizzo congiunto.
La Provincia Autonoma del Friuli preserva la sua natura policentrica. La Provincia Autonoma di Trieste valorizza la sua vocazione mitteleuropea. Entrambe rispettano e promuovono la loro natura plurilingue.
Si può, con le modalità di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione e di cui alle disposizioni sulle modifiche statutarie dello statuto della Regione Friuli e Trieste, stabilire il mutamento delle circoscrizioni provinciali.
3) Nella Regione e nelle Province Autonome del Friuli e di Trieste, anche ai sensi degli art. 2, 3, 6 della Costituzione, è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, italofoni, friulanofoni, slovenofoni, germanofoni, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali, in armonia con quanto previsto a tutela e promozione delle comunità linguistiche autoctone dalla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie di Strasburgo del 1992 e dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali di Strasburgo del 1995 e dalle altre Carte di salvaguardia linguistica del Consiglio d'Europa attuative della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali. I decreti legislativi di attuazione regionale e provinciale dello Statuto Speciale, secondo l'ordinario riparto delle competenze anche normative di ciascun ente o istituzione, statale non militare, regionale, provinciale, comunale, o comunque di pubblica rilevanza, regolano la tutela e la promozione, secondo criteri di collegamento territoriale di sede o anche solamente competenza estesa anche solo in parte su basi di tradizionale stanziamento, del normale uso pubblico di tutte le loro lingue autoctone di riferimento.
4) In armonia con la Costituzione e i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e gli interessi regionali e statali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - e con il rispetto degli obblighi internazionali nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, alla Regione Autonoma Friuli e Trieste sono attribuite potestà legislative, competenze, funzioni e potestà amministrative analoghe, in quanto compatibili, a quelle attribuite alla Regione Autonoma Trentino - Alto Adige dal proprio Statuto, e alle Province Autonome del Friuli e di Trieste sono attribuite potestà legislative, competenze, funzioni e potestà amministrative, riserve finanziarie e demaniali, analoghe a quelle attribuite dallo Statuto della Regione Trentino - Alto Adige alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili.
In nessun caso la previsione di tali competenze legislative, amministrative, finanziarie, demaniali, potrà comportare una menomazione della sfera di autonomia attualmente goduta dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, che andrà semmai incrementata, principalmente a favore delle due Province Autonome del Friuli e di Trieste.
Le competenze sia legislative sia amministrative sia finanziarie e demaniali di precedente titolarità regionale andranno attribuite alle Province Autonome del Friuli e di Trieste, salvo solamente il caso non possano per loro natura venir esercitate disgiuntamente, nel qual caso eccezionale potranno rimanere di titolarità regionale.
In ogni caso alle due Province Autonome del Friuli e di Trieste andranno attribuite pari competenze sia legislative sia amministrative sia finanziarie e demaniali, con particolare riguardo alle materie che risultano maggiormente sottese all’effettiva garanzia del fondamentale principio costituzionale e statutario di tutela delle minoranze linguistiche, quali sono ad esempio, in via esclusiva in capo alle rispettive Province, la toponomastica plurilingue e l’Istruzione Pubblica di ogni ordine e grado e i relativi Enti, Uffici, Personale (ivi compresi i criteri e le modalità di sua selezione) salvi solamente i principi generali del sistema formativo, nonché, sempre in via esclusiva in capo alle rispettive Province, l’ordinamento degli Enti e degli Uffici e del Personale (ivi compresi i criteri e le modalità di sua selezione) di ogni Istituzione Provinciale o Locale e delle relative circoscrizioni, la tutela della salute e l’ordinamento degli enti e degli uffici ospedalieri e sanitari e del relativo personale, la protezione civile salvo il coordinamento con quella statale in caso di calamità o necessità di rilievo sovra-provinciale secondo principi di leale collaborazione, la tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico-etnografico-culturale-popolare, oltre all’urbanistica e all’edilizia, e più in generale al governo del territorio, di tutte le risorse naturali, di tutte le materie prime, dell’economia provinciale o locale, sia essa agricola, o forestale, o comunque primaria, o industriale, o artigianale, o commerciale, o turistica, o ambientale, o culturale, o avanzata, con le sole eccezioni, comunque riservate alla competenza esclusiva dello Stato, della politica estera e delle relazioni internazionali che non siano di interesse esclusivamente transfrontaliero o provinciale o locale, delle relazioni con le confessioni religiose, della Difesa, delle Forze Armate, della Sicurezza Nazionale, delle armi ed esplosivi, dell’Ordine Pubblico, dei Corpi di Polizia dello Stato salvi solamente i due Corpi Forestali Provinciali e la Polizia Comunale, della Giurisdizione di ogni ordine e grado, delle Telecomunicazioni e della Radiotelevisione Pubblica che non siano di interesse provinciale o locale, del sistema metrico, della regolamentazione monetaria e valutaria, del sistema finanziario e creditizio di interesse statale, della previdenza obbligatoria, della legislazione elettorale e istituzionale di rilievo statale, della legislazione in materia di confini internazionali, dogane, condizione giuridica dello straniero, asilo, immigrazione, cittadinanza, anagrafe, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa e contabile, sistema tributario statale, bilancio e contabilità statale, tutela della concorrenza, sistema centrale di coordinamento statistico, nonché la regolamentazione dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali anche sanitari e previdenziali che devono essere sempre garantiti su tutto il territorio italiano.
Le due Province Autonome del Friuli e di Trieste hanno in ogni caso facoltà di sostenere legislativamente e finanziariamente le rispettive Università Statali, soprattutto per quanto attiene alle materie attribuite alla propria competenza e alle finalità di tutela delle minoranze linguistiche. La loro collaborazione universitaria è regolata da previi protocolli di intesa negoziati coi rispettivi Atenei.
La clausola residuale di attribuzione di ogni competenza è stabilita in favore di entrambe le Province Autonome.
5) Le competenze amministrative statali, regionali, provinciali sono parallele rispetto a quelle legislative.
I rapporti tra gli Enti Pubblici Locali regionali, provinciali, comunali si uniformano ai fondamentali principi di sussidiarietà sia verticale sia orizzontale.
La Regione esercita le funzioni amministrative delegandole alle Province e ai Comuni o avvalendosi dei loro uffici. In tal caso le spese sostenute dalle Province e dai Comuni per le funzioni delegate sono a carico della Regione.
Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o avvalersi dei loro uffici. In tal caso le spese sostenute dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Provincia.
Sono vietati nuovi Enti Pubblici Locali diversi dalla Regione Autonoma Friuli e Trieste, dalle due Province Autonome del Friuli e di Trieste che la compongono, dai Comuni che le compongono; ciò non impedirà, per le Province Autonome, forme di decentramento intermedio geograficamente e storicamente giustificate eventualmente previste dalla legge provinciale, nonché, per i Comuni, l’incentivazione provinciale di forme aggregative di carattere associativo, purché su base esclusivamente volontaria; la legge provinciale può e deve comunque assicurare, nel rispetto dell’identità locale e della sovranità popolare, la congruità delle dimensioni territoriali e demografiche degli enti pubblici comunali rispetto alle funzioni amministrative esercitate.
6) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.
7) Il Consiglio regionale è composto dai medesimi membri dei Consigli provinciali del Friuli e di Trieste.
L'ufficio di consigliere provinciale e regionale non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi ed è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo, o con la carica di Sindaco di Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e salva comunque la facoltà, per ciascuna legge provinciale sulla forma di governo, di prevedere, per i rispettivi Consiglieri provinciali, ulteriori o più ampie cause di incompatibilità.
I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Consiglio regionale elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta e scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio regionale e l’Ufficio di Presidenza. La carica di Presidente del Consiglio Regionale è incompatibile con quella di Presidente della Regione, Assessore Regionale, Presidente di Consiglio Provinciale, Presidente di Provincia Autonoma, Assessore Provinciale.
Il Consiglio Regionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di Marzo e di Novembre.
Il Consiglio Regionale è sempre convocato in via straordinaria quando lo ritenga il suo Presidente, oppure lo richieda il Presidente della Regione, o un Presidente di Consiglio Provinciale, o almeno un quarto dei componenti di un Consiglio provinciale.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli e Trieste e dalle altre leggi dello Stato.
L’iniziativa legislativa regionale, mediante disegno redatto in articoli, appartiene ad almeno 5.000 elettori delle Province Autonome, a ciascun Consigliere regionale, alla Giunta regionale, oltre ai soggetti cui spetta la rispettiva iniziativa legislativa provinciale.
Il procedimento legislativo ordinario, con esame preliminare in Commissione e deliberazione in Assemblea, articolo per articolo e con votazione finale, è sempre adottato in materia tributaria, finanziaria, di ratifica degli atti urgenti della Giunta, nelle altre materie espressamente previste dal Regolamento del Consiglio Regionale.
Il funzionamento del Consiglio regionale, con specificazione delle modalità di convocazione e svolgimento dei lavori e deliberazione, è regolato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta e concorrente dei membri di ciascuno dei due Consigli provinciali che lo compongono. Detto regolamento disciplina altresì l’organizzazione delle Commissioni permanenti per l’esame preliminare dei disegni di legge e l’uso pubblico delle lingue di riferimento delle comunità linguistiche autoctone della Regione.
Il Consiglio regionale, in materie estranee alla propria competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.
I progetti sono inviati, dal Presidente della Regione, al Governo, per la presentazione alle Camere.
8) La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione, che la presiede, da due Vice Presidenti e dagli Assessori effettivi e supplenti.
Il Presidente della Regione, i Vice Presidenti, gli Assessori regionali sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
I Vice Presidenti appartengono uno al Consiglio provinciale del Friuli e l’altro al Consiglio provinciale di Trieste.
Il Presidente sceglie il Vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Gli Assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni.
Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.
I componenti della Giunta regionale appartenenti a un Consiglio provinciale disciolto continuano a esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale, salva solamente l’ordinaria amministrazione.
9) Il Presidente della Regione rappresenta la Regione; promulga le leggi regionali; interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Regione; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo; determina con proprio decreto la ripartizione degli affari tra i singoli Assessori effettivi; emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta regionale.
L’ufficio di Presidente della Regione è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica, diversa da quella di Consigliere Regionale e Provinciale.
10) La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano: la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale; l'amministrazione del patrimonio della Regione, nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale; le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto della Regione Friuli e Trieste o da altre disposizioni; l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva; le altre funzioni stabilite dalla legge regionale.
L’ufficio di Assessore Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica, diversa da quella di Consigliere Regionale e Provinciale.
11) Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia.
In armonia con la Costituzione e i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e gli interessi regionali e statali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali -, nel rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza dello Statuto della Regione Friuli e Trieste, la legge provinciale, approvata dal rispettivo Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della rispettiva Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia, degli Assessori, la composizione della Giunta, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Prevede altresì condizioni e istituti di effettiva salvaguardia dell’accesso alle cariche elettive secondo fondamentali principi di uguaglianza formale e sostanziale per entrambi i sessi e per tutte le comunità linguistiche autoctone della rispettiva Provincia.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a entrambi i Consigli provinciali.
Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della rispettiva Provincia se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio Provinciale, tale Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge provinciale sulla forma di governo è sottoposta a referendum provinciale confermativo, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della relativa Provincia Autonoma ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della rispettiva Provincia o un quinto dei componenti del rispettivo Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non viene approvata dalla maggioranza dei voti validi della rispettiva Provincia.
Se tale legge provinciale è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del rispettivo Consiglio provinciale.
12) Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio personale e libero, universale e diretto, uguale e segreto.
Sono elettori della Provincia e dei Comuni che la compongono e sono eleggibili ai loro organi solamente i cittadini maggiorenni, uomini e donne, iscritti nelle liste elettorali provinciali, in quanto residenti nei Comuni della rispettiva Provincia Autonoma.
Ciascuno dei due Consigli provinciali è composto da un numero di Consiglieri determinato dalla somma di un numero fisso per ciascuna Provincia Autonoma, pari a quindici, e di un numero variabile, stabilito in base ai cittadini residenti in ciascuna Provincia Autonoma, e pari a un Consigliere ogni 30.000 abitanti con arrotondamento alla cifra più vicina, secondo i dati demografici ufficiali ricavati dall’ultimo Censimento.
Ciascun Consiglio provinciale dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni di entrambi Consigli provinciali si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio fisso di quello non rinnovato. In nessun caso il quinquennio fisso di carica può venir prorogato, salva solamente l’ordinaria amministrazione. Anche a seguito di rinnovo anticipato, la data delle elezioni viene fissata dal Presidente della relativa Provincia, previo accordo scritto irrevocabile con l’altro Collega Presidente di Provincia, e solamente in via suppletiva e comunque non prima della settimana precedente la scadenza del tempo utile per i relativi adempimenti potrà venir fissata sussidiariamente da parte del Presidente della Regione, in ogni caso a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del naturale quinquennio fisso di carica. La data dell’elezione dei Consigli Provinciali del Friuli e di Trieste non può mai coincidere con nessun’altra consultazione elettorale che non sia locale. Il decreto di indizione delle elezioni provinciali deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della rispettiva Provincia Autonoma non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data unica stabilita per la votazione. Il nuovo Consiglio provinciale si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica. Il Consigliere provinciale eletto più anziano d’età, coadiuvato da un Ufficio di Presidenza composto dai due Consiglieri provinciali più giovani d’età, provvisoriamente presiede la prima seduta di insediamento di ciascun Consiglio provinciale, per la convalida degli eletti e l’elezione nel proprio seno a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto del Presidente del Consiglio provinciale e dell’Ufficio di Presidenza.
I membri del Consiglio provinciale, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.
I membri del Consiglio provinciale rappresentano l’intera Provincia Autonoma senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
Ciascun Consiglio provinciale elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari. La carica di Presidente del Consiglio Provinciale è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio Regionale, Presidente della Regione, Assessore Regionale, Presidente di Provincia Autonoma, Assessore Provinciale.
Ciascun Consiglio Provinciale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di Febbraio e di Ottobre.
Ciascun Consiglio Provinciale è sempre convocato in via straordinaria quando lo ritenga il suo Presidente, oppure lo richieda il Presidente della rispettiva Provincia, il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio Regionale, o almeno un quarto dei componenti di quel Consiglio provinciale.
Ciascun Consiglio provinciale esercita le potestà legislative attribuite alla rispettiva Provincia Autonoma e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli e Trieste e dalle altre leggi dello Stato o della Regione Autonoma.
L’iniziativa legislativa provinciale, mediante disegno redatto in articoli, appartiene ad almeno 5.000 elettori della rispettiva Provincia, a ogni Consigliere di quel Consiglio provinciale, alla relativa Giunta provinciale, agli altri soggetti previsti dalla rispettiva legge sulla forma di governo provinciale.
Il procedimento legislativo ordinario, con esame preliminare in Commissione e deliberazione in Assemblea, articolo per articolo e con votazione finale, è sempre adottato in materia tributaria, finanziaria, elettorale, di ratifica degli atti urgenti della Giunta, nelle altre materie espressamente previste dal Regolamento del Consiglio Provinciale.
Il funzionamento di ciascun Consiglio provinciale, con specificazione delle modalità di convocazione e svolgimento dei lavori e deliberazione, è regolato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei propri rispettivi componenti. Detto regolamento disciplina altresì l’organizzazione delle Commissioni permanenti per l’esame preliminare dei disegni di legge e l’uso pubblico delle lingue di riferimento delle comunità linguistiche autoctone della rispettiva Provincia.
Ciascun Consiglio provinciale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la rispettiva Provincia, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.
I progetti sono inviati, dal Presidente della rispettiva Provincia, al Governo, per la presentazione alle Camere.
13) Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza della Provincia; promulga le leggi provinciali; adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più Comuni; determina con proprio decreto la ripartizione degli affari fra i singoli Assessori effettivi; interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Provincia; emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale.
Nei casi di cessazione naturale o anticipata della carica, il mandato del Presidente della Provincia può venir prorogato solo fino al tempestivo subentro del successore, e solamente per l’ordinaria amministrazione.
L’ufficio di Presidente della Provincia è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica, diversa da quella di Consigliere provinciale e regionale.
14) Alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Province; l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; la vigilanza e la tutela sulle Amministrazioni Comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge con la conseguente la nomina di commissari; le altre attribuzioni demandate alla Provincia dallo Statuto della Regione Friuli e Trieste o da altre leggi della Repubblica o della Regione; l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio provinciale da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva; le altre funzioni stabilite dalla legge provinciale.
Nei casi di cessazione naturale o anticipata della carica, il mandato della Giunta provinciale può venir prorogato solo fino al tempestivo insediamento di quella successiva, e solamente per l’ordinaria amministrazione.
L’ufficio di Assessore Provinciale è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica, diversa da quella di Consigliere provinciale e regionale.
15) Il limite massimo di trattamento economico riferito al Presidente della Regione e ai Presidenti delle Province del Friuli e di Trieste è fissato in euro 120.000 euro annui al lordo omnicomprensivo per tutti gli istituti previsti (indennità di carica, di presenza, aggiuntiva, rimborso spese di mandato, di viaggio e di servizio) nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico.
Il limite massimo di trattamento economico riferito agli Assessori Regionali e Provinciali e ai Presidenti del Consiglio Regionale e dei Consigli Provinciali non può superare i 4/5 del trattamento economico del Presidente, come sopra riportato.
Il limite massimo di trattamento economico riferito ai Consiglieri Provinciali non può superare i 3/5 del trattamento economico del Presidente della Provincia, di cui al primo comma. Nulla è dovuto ai componenti del Consiglio Regionale, essendo questi già consiglieri provinciali.
Il Consiglio regionale e i Consigli provinciali, ciascuno per quanto di propria competenza, disciplinano nel dettaglio, con propria autonoma legge, l’importo delle varie indennità lorde spettanti ai suddetti Amministratori entro i limiti di valore e di proporzione di cui al presente articolo.
Nessun dipendente con qualifica anche dirigenziale della Regione o delle Province, né amministratore o dipendente di ente locale o di società o ente con capitale a partecipazione di Regione, Province, Enti Locali può percepire un trattamento economico lordo onnicomprensivo superiore a quello di cui al secondo comma.
16) Lo Stato, con la Legge Costituzionale di approvazione della presente riforma dello Statuto Speciale, riconosce alle Province Autonome del Friuli e di Trieste una compartecipazione al gettito di tutte le entrate tributarie o concessorie, dirette o indirette, comunque denominate, relative o comunque riconducibili ai loro rispettivi territori, pari ad almeno nove decimi, e comunque congruente in relazione alle competenze rispettivamente esercitate, in proporzione rispetto a quelle della Regione Trentino – Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
I titoli di riserva finanziaria e demaniale delle due Province Autonome del Friuli e di Trieste sono sempre uguali tra loro, fermi restando principi di adeguatezza e proporzione su base territoriale e demografica.
Rientrano nel demanio e nel patrimonio indisponibile di entrambe le Province Autonome del Friuli e di Trieste, secondo la rispettiva competenza territoriale: se di proprietà pubblica, le foreste, le miniere, le cave, le torbiere, le sorgenti minerali e gli stabilimenti termali; tutto il demanio idrico interno, e anche lagunare e portuale, con tutti i relativi canali o acquedotti anche energetici o industriali; ogni fonte energetica di qualsiasi natura; se di interesse provinciale, gli aeroporti, le strade, le autostrade, le ferrovie, le tranvie, gli altri sistemi di trasporto, comunicazione anche energetica, telecomunicazione; tutti gli immobili privati che non siano di titolarità di alcuno; tutti i beni storici-archeologici-paleontologici-artistici-culturali ubicati o da chiunque ritrovati sul rispettivo territorio provinciale o comunque in carico ad enti aventi sede sul rispettivo territorio provinciale alla data di primo deposito della presente proposta referendaria o successivamente, e comunque tutti gli altri beni di titolarità pubblica non locale, anche disponibili e patrimoniali, che non risultano strettamente connessi alle tassative materie di esclusiva competenza legislativa e amministrativa proprie dello Stato.
L’aeroporto di Ronchi dei Legionari verrà intitolato alla Regione Autonoma Friuli e Trieste e attribuito alla titolarità della Regione Autonoma stessa per effetto della normativa di attuazione regionale dello Statuto Speciale.
Il regime doganale rimane di esclusiva competenza dello Stato. Restano ferme le competenze collegate al regime doganale già previste dallo Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
La Regione Autonoma e le Province Autonome hanno facoltà di istituire con proprie leggi tributi propri in armonia con i principi generali del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza.
I bilanci delle due Province Autonome sono separati tra loro e rispetto a quello della Regione Autonoma.
Tutti i bilanci pubblici, regionali, provinciali, comunali, si uniformano a fondamentali criteri di pareggio di bilancio.
Ciascun Consiglio provinciale, con la propria annuale legge finanziaria provinciale, delibera i propri conferimenti provinciali al bilancio della Regione Autonoma, in proporzione rispetto ai cittadini residenti sul proprio rispettivo territorio, e comunque in misura non inferiore a un ventesimo e non superiore a un decimo del valore complessivo del proprio bilancio provinciale.
Oltre ai generali criteri di cui sopra, i trasferimenti finanziari delle Province Autonome ai rispettivi Comuni tengono conto, secondo fondamentali criteri di sufficienza delle risorse annualmente trasferite, sia del costo medio annuo dell’esercizio delle funzioni amministrative comunque attribuite ai Comuni sia delle condizioni locali di particolare disagio che la legge provinciale potrà prevedere solamente a fronte di effettiva giustificazione geografica.
Le modifiche semplificate delle quote tributarie riservate alle due Province Autonome per effetto di legge ordinaria dello Stato necessitano di previo accordo tra Governo e rispettiva Giunta provinciale, e anche dell’approvazione intermedia del rispettivo Consiglio provinciale, e devono comunque rispettare in ogni caso i principi generali di cui sopra.
La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria e demaniale contenute dello Statuto della Regione Friuli e Trieste sono stabilite con norme di attuazione dello Statuto Speciale regionali e provinciali da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle Province.
17) Nel territorio regionale sono istituiti un Commissario del Governo per la Provincia Autonoma del Friuli e un Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trieste. Spetta ad essi: tenere i rapporti dello Stato con gli organi delle Province Autonome secondo principi di leale collaborazione e nel rispetto dell’autonomia costituzionale e statutaria; coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia e la difesa; vigilare sull'esercizio da parte delle Province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia; compiere gli atti già demandati al Prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione e delle Province o ad altri organi dello Stato.
Il Commissario del Governo in Trieste tiene i rapporti tra lo Stato e la Regione Autonoma secondo principi di leale collaborazione e nel rispetto dell’autonomia costituzionale e statutaria; coordina, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato di interesse regionale; vigila sulle funzioni dello Stato delegate nei riguardi della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.
18) La legge regionale o provinciale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o della rispettiva Provincia salvo essa stessa disponga diversamente e può essere impugnata davanti la Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione per violazione della Costituzione o dello Statuto della Regione Friuli e Trieste o del principio di parità tra i gruppi linguistici.
L'impugnazione in via principale può essere esercitata dal Governo.
La legge regionale può, altresì, venir impugnata in via principale, nello stesso termine, da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.
Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva Giunta o, in difetto, anche del rispettivo Consiglio, per violazione dello Statuto della Regione Friuli e Trieste o del principio di tutela delle minoranze linguistiche o del principio di parità tra i gruppi linguistici.
Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dallo Statuto della Regione Friuli e Trieste alla Regione o alle Province, la Regione o la Provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte Costituzionale per regolamento di competenza.
Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva Giunta o, in difetto, anche del rispettivo Consiglio.
Gli atti amministrativi degli enti, organi, uffici, comunque denominati, della Pubblica Amministrazione statale, regionale, provinciale, comunale, dei relativi enti strumentali e dei relativi soggetti anche privati concessionari di pubblico servizio, aventi sede o comunque competenza territoriale estesa anche solo in parte nelle Province Autonome del Friuli o di Trieste, ritenuti lesivi dei principi fondamentali di effettiva tutela delle comunità linguistiche autoctone o di promozione del normale uso pubblico delle rispettive lingue o comunque del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma Friuli e Trieste, da parte dei singoli cittadini interessati, o comunque da parte di ciascuno dei Consiglieri provinciali o comunali, in tutti i casi senza necessità di assistenza legale, con piena esenzione da ogni imposta e tassa, senza possibilità di condanna del ricorrente alle spese di lite. Salvi gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione e l’ordinaria composizione degli organi giudicanti, le disposizioni regionali di attuazione dello Statuto Speciale possono prevedere un rito speciale, improntato a semplificazione e urgenza, per la trattazione e l’impugnazione dei giudizi amministrativi di salvaguardia linguistica.
Analoghi principi si applicano anche alle competenti Autorità Giurisdizionali Ordinarie, quando si tratta di giudizi aventi ad oggetto o comunque riguardanti anche solo incidentalmente diritti linguistici dei cittadini residenti nella Regione Autonoma appartenenti a comunità linguistiche autoctone riconosciute dalla normativa di attuazione dello Statuto Speciale.
19) Per le modificazioni dello Statuto Speciale della Regione Friuli e Trieste si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le Leggi Costituzionali.
L'iniziativa per le modificazioni dello Statuto della Regione Friuli e Trieste appartiene anche al Consiglio regionale, su proposta congiunta dei Consigli delle Province Autonome del Friuli e di Trieste e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale a maggioranza assoluta e concorrente dei membri di ciascuno dei due Consigli provinciali che lo compongono.
I progetti di modificazione dello Statuto della Regione Friuli e Trieste di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.
Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum statale.
20) Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.
Nelle materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto della Regione Friuli e Trieste, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.
Per l’attuazione dello Statuto Speciale, si osservano i decreti legislativi attuativi precedentemente adottati per la Regione Autonoma, in quanto compatibili, fino al loro adeguamento come di seguito previsto.
Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di dodici membri, nominati sei dal Governo della Repubblica e sei da ciascun Consiglio provinciale con separate nomine, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto, per quanto di rispettiva competenza territoriale di ciascuna Provincia. La componente statale della Commissione paritetica comunica, d’ufficio, anche alla delegazione dell’altra Provincia Autonoma, gli schemi dei decreti legislativi, non appena proposti alla conforme deliberazione legislativa governativa, congiuntamente a una delle due delegazioni provinciali.
Le sole norme di attuazione dello Statuto Speciale relative esclusivamente alle materie regionali sono proposte alla conforme deliberazione legislativa governativa da una Commissione paritetica per parte statale invariata e per parte locale composta congiuntamente dalle prime tre nomine di composizione provinciale designate dal rispettivo Consiglio provinciale. Gli altri tre membri designati dalle rispettive Province Autonome hanno sempre autonoma facoltà meramente consultiva di seguire tutti i lavori regionali e hanno funzione di supplenza propositiva in seno alle rispettive delegazioni provinciali.
Alla prima elezione diretta delle due Province Autonome del Friuli e di Trieste si provvede non appena possibile, dopo l’entrata in vigore della presente riforma dello Statuto Speciale per la Regione Autonoma Friuli e Trieste, e comunque non prima di tre mesi dalla definitiva entrata in vigore della presente proposta e non oltre la scadenza naturale o anticipata del mandato elettivo del Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia in corso al momento della sua definitiva entrata in vigore.
Alla prima elezione diretta degli organi delle due Province Autonome del Friuli e di Trieste si applicano transitoriamente la L. R. 17/07 sulla forma di governo regionale, la L. R. 28/07 sul procedimento elettorale per l’elezione diretta del Consiglio Regionale, oltre alle altre norme elettorali anche statali applicabili per rinvio, nella loro formulazione vigente al momento del primo deposito della presente proposta referendaria, in quanto compatibili. La legge regionale successiva può introdurre solamente disposizioni di carattere meramente attuativo, nel rispetto del fondamentale principio di parità di trattamento tra le due Province Autonome e tra tutti i gruppi linguistici autoctoni. In ogni caso, anche quanto a formalità necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste per le elezioni provinciali: in ciascuna circoscrizione elettorale sono sufficienti 500 firme elettorali col limite massimo di 1000 firme; ciascun Consigliere Provinciale o Comunale può sempre e in ogni caso fungere da pubblico ufficiale autenticatore; tutti gli istituti derogatori di favore espressamente previsti solo per la minoranza linguistica slovena si applicano, secondo fondamentali principi di effettiva parità di trattamento tra tutti i gruppi linguistici, in favore di tutte le tre comunità linguistiche autoctone.
L’elezione diretta di entrambi Consigli Provinciali del Friuli e di Trieste deve essere fissata nella stessa data e non può coincidere con nessun’altra consultazione elettorale che non sia locale.
Alla prima convocazione dei comizi provinciali provvede il Presidente della Regione con pubblicazioni effettuate sul Bollettino Ufficiale della Regione e gli Uffici Elettorali della Regione Autonoma e degli Enti Locali garantiscono ogni necessario adempimento di carattere amministrativo.
Il decreto di indizione delle prime elezioni provinciali deve essere pubblicato, contestualmente per entrambe le Province Autonome, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Le spese necessarie alla prima elezione diretta dei Consigli delle due Province Autonome sono a carico della Regione Autonoma.
Ciascun nuovo Consiglio provinciale si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione.
Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi provinciali il Consiglio regionale è prorogato solamente per l’ordinaria amministrazione, e comunque decade immediatamente dopo l’insediamento dei due Consigli provinciali delle due Province Autonome.
Fino all’approvazione del Regolamento per il funzionamento di ciascun Consiglio provinciale, si applica transitoriamente il Regolamento del Consiglio Regionale, in quanto compatibile.
Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi provinciali il Presidente della Regione e la Giunta Regionale sono prorogati solamente per l’ordinaria amministrazione, e comunque decadono immediatamente dopo l’elezione indiretta del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta regionale da parte dei due Consigli provinciali riuniti nel nuovo Consiglio regionale.
Nel rispetto della normativa regionale e provinciale di attuazione dello Statuto Speciale in relazione al trasferimento di competenze dalla Regione alle Province, si provvede quanto prima possibile al passaggio di uffici e personale dalla Regione alle Province, con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito; con convenzioni stipulate tra la Regione e la Provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari e demaniali relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla Regione alle Province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari; le due Province Autonome del Friuli e di Trieste, nella loro rispettiva sfera di competenza, succedono in tutti i rapporti di diritto pubblico e privato a qualsiasi titolo riconducibili a tutti gli enti pubblici di livello infra-regionale e sovra-comunale prima esistenti sul loro rispettivo territorio che per qualsiasi motivo risultino ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente proposta di riforma dello Statuto Speciale.”

venerdì 1 luglio 2016

NO TAX AREA - zona franca - A TRIESTE NEL PORTO FRANCO INTERNAZIONALE: LA SERRACCHIANI VIENE SULLE NOSTRE ! C' ENTRANO I SONDAGGI DI REPUBBLICA CHE DANNO IL PD E RENZI PERDENTI E LA BREXIT (e forse la prossima Austrexit) ? MAH !


Fa sempre piacere quando qualcuno riprende le tue idee ma se a riprenderle è addirittura la Governatrice e Vicesegretaria del PD Debora Serrcchiani il piacere supera ogni limite.
Due giorni fa (clicca QUI) dicevamo che Renzi invece di proporre una Zona Franca a Milano in area Expò e a Napoli a Bagnoli avrebbe fatto meglio a puntare sul PORTO FRANCO INTERNAZIONALE DI TRIESTE che è già ZONA EXTRADOGANALE EXTRA UE a tutti gli effetti e, per questo motivo, non necessita nemmeno di autorizzazioni dell' Unione Europea.

L' idea deve essere piaciuta agli amici dell' Ufficio Stampa della Governatrice preoccupata per i pesanti cali di popolarità del PD e di Renzi, ormai destinati a perdere in un ballottaggio con i 5 Stelle come certifica Repubblica oggi, e che, preoccupata per la propria sorte, è desiderosa di riposizionarsi sul mercato politico.
Infatti invece di una semplice telefonata di segnalazione fra Segretario e Vice è nata una pubblica lettera con comunicato stampa "Urbi et Orbi".
Ma il contenuto ci sta bene perchè rinforza le nostre tesi visto che proviene da un ambiente istituzionale.


L' interesse per le Zone Franche è uno degli effetti della Brexit su cui in 
questi giorni insistiamo parecchio suscitando perplessità fra chi ancora non ne comprende l' importanza anche per Trieste.
Speriamo che ci arrivino presto a comprendere, anche perchè hanno appena invalidato le elezioni presidenziali austriache e tra un po' potremmo avere a che fare anche con un AUSTREXIT che farebbe schizzare al cielo il valore di una Zona Franca extra UE a Trieste.

Tuttavia le affermazioni per una volta vere della Serracchiani confliggono con il "Disciplinare" delle Dogane Italiane appena varato e già operativo.

DISCIPLINARE DOGANALE CHE IN CONSEGUENZA ANCHE DELLE PAROLE DELLA SERRACCHIANI DEVE ESSERE RIVISTO E MODIFICATO SUBITO.


Vediamo come, esaminando il testo della letterina a "Babbo Renzi" della Serracchiani, che trovate integralmente sotto, e di cui qui esaminiamo alcune frasi in rosso.
(Trovate i nostri precedenti articoli ricchi di documentazione sull' argomento CLICCANDO QUI)


PUNTO 1 ) "attività quali la manipolazione (imballaggio, etichettatura ecc.) e la trasformazione anche di carattere industriale delle merci avvengono in completa libertà da ogni vincolo doganale".
Come la mettiamo con il Disciplinare operativo da pochi giorni che all' articolo 50 dice il contrario ovvero che
: " Modalità di esercizio delle lavorazioni industriali 1. Le lavorazioni dovranno svolgersi entro i limiti ed alle condizioni fissate nelle autorizzazioni e nei relativi disciplinari di servizio rilasciati dall’Ufficio delle Dogane di Trieste ."?


PUNTO 2) "la massima libertà di accesso e transito e l'extradoganalità (o extraterritorialità doganale" -"la libertà di transito e la libera circolazione all'interno del porto franco" -"il corredo giuridico dell'extradoganalità"-"un habitat  fiscale e doganale assolutamente unico nel panorama europeo".Come la mettiamo con il Disciplinare operativo da pochi giorni che parla continuamente di "autorizzazioni"  e all' articolo 38 dice il contrario ovvero che tutte le merci sono sottoposte a controllo  da parte delle Dogane Italiane e onerosi obblighi di registrazione e tracciabilità? Vedi QUI il testo completo.


In altre semplici parole noi sosteniamo l'ovvia tesi che IN UN TERRITORIO EXTRADOGANALE LE DOGANE ITALIANE NON DEVONO NEMMENO ENTRARCI, A PARTIRE DAGLI UFFICI CHE ADESSO SONO DENTRO IL PUNTO FRANCO.
Infatti non si tratta di semplice "simulazione di extradoganalità" come avviene per le Zone Franche Comunitarie ma di extradoganalità reale a tutti gli effetti: "
un habitat  fiscale e doganale assolutamente unico nel panorama europeo" come dice anche Debby.


Chi volesse estendere le straordinarie prerogative extradoganali dei Punti Franchi  a tutto il Territorio per realizzare una Zona Franca Territoriale come Livigno, con straordinari vantaggi per i cittadini, dovrebbe però ovviamente evitare che venga subdolamente introdotto il divieto di residenza e vendita al dettaglio che invece è previsto negli ultimi articoli della Bozza di Decreti Attuativi per i Punti Franchi in via di approvazione e recentemente presentati.
Attualmente  questi divieti non ci sono perchè non previsti dall' Allegato VIII.
A che pro lasciarli introdurre adesso ?


LEGGI ANCHE IL SUCCESSIVO CLICCANDO QUI.

Ecco il testo completo del comunicato:


FISCALITÀ: SERRACCHIANI A RENZI, PORTO FRANCO TS DIVENTI 'NO TAX AREA'


Trieste, 1 luglio - In una lettera inviata ieri al presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, e per conoscenza al ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan e al ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani ha messo in risalto le opportunità offerte in particolare dal Porto di Trieste nella prospettiva che possa concretizzarsi l'ipotesi di istituire alcune No Tax Areas a seguito della cosiddetta Brexit.

"È noto - ha scritto Serracchiani - che
l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea impegnerà gli Stati membri in un processo di straordinaria complessità, ulteriormente complicata da probabili riflessi sistemici sulle economie, al momento difficilmente misurabili. In questo scenario, desta particolare interesse la proposta, ripresa anche dalla stampa nazionale, di istituire nel nostro Paese alcune No Tax Areas, finalizzate ad attrarre investimenti".

"È in tale prospettiva, e con particolare riguardo all'individuazione geografica di tali aree, che porto alla Tua attenzione la peculiare opportunità rappresentata da questa regione", ha indicato Serracchiani al capo del Governo, riferendosi "a
Trieste come sede di un porto franco che rappresenta un autentico unicum  nell'ordinamento giuridico italiano e comunitario".

"Si tratta, in concreto, di uno strumento caratterizzato, essenzialmente, da due regimi
: la massima libertà di accesso e transito e l'extradoganalità (o extraterritorialità doganale), ha precisato, spiegando che sotto il primo profilo, "i vantaggi/benefici possono essere raggruppati in un gruppo di norme che assicurano la libertà di transito e la libera circolazione all'interno del porto franco. Con queste norme, ad esempio, i TIR provenienti dalla Turchia non sono sottoposti alle quote bilaterali tra Stati per cui il transito da e per il Porto di Trieste (Autostrada del Mare Trieste - Turchia) è libero".

Per quanto concerne, invece
, il corredo giuridico dell'extradoganalità, implicante tutta una serie di effetti favorevoli, Serracchiani ha ricordato, a titolo di esempio, che "le merci provenienti dai Paesi non comunitari possono essere sbarcate e depositate (senza limiti di tempo) immuni da dazio o altra tassa, fino a quando non varcheranno i confini del punto franco, per essere importate all'interno del territorio doganale italiano/comunitario. Degno di nota - ha aggiunto - è che, per le merci in regime di deposito illimitato, non è necessaria la prestazione di alcuna garanzia. Inoltre, poiché le merci unionali lasciano il territorio dell'Unione non appena fatto il loro ingresso nel porto franco, l'esportazione non è soggetta a IVA".

Non solo. Serracchiani ha evidenziato che "un'altra peculiarità del regime in parola, è che
attività quali la manipolazione (imballaggio, etichettatura ecc.) e la trasformazione anche di carattere industriale delle merci avvengono in completa libertà da ogni vincolo doganale". E ancora, "con l'applicazione dell'istituto del cosiddetto Credito doganale, le merci importate nel mercato comunitario attraverso i punti franchi godono di una dilazione del pagamento dei relativi dazi e imposte doganali fino a sei mesi dalla data dello sdoganamento, a un tasso di interesse annuo particolarmente contenuto".

La presidente del Friuli Venezia Giulia, infine, ha fatto notare come "l'Autorità Portuale di Trieste, grazie ai provvedimenti di spostamento delle aree del punto franco di Porto Vecchio, conseguenti alle recenti norme nazionali sulla sdemanializzazione, abbia esteso i benefici del punto franco triestino ad alcune aree retro portuali: aree nelle quali potranno dunque essere collocate, con procedure semplificate, attività industriali e logistiche passibili di beneficiare dei vantaggi sopra descritti, in
un habitat  fiscale e doganale assolutamente unico nel panorama europeo".

Sulla base di queste considerazioni, Serracchiani ha concluso dichiarandosi "certa che il presidente del Consiglio sappia cogliere le potenzialità di moltiplicatore attrattivo di investimenti di cui il porto franco triestino sarebbe capace ove -
alla peculiare collocazione baricentrica rispetto al Centro Europa - si saldassero le prerogative di una No Tax Area
: con intuibili ricadute positive sull'intero Sistema Paese".


SIAMO A CAVALLO O CERCHIAMO DI "CAVALCARE LA TIGRE" ?