RESTITUIRE TRIESTE AL FUTURO -

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martedì 14 giugno 2016

PORTO FRANCO INTERNAZIONALE: SI RIDIMENSIONA IL "MIRACOLO" ANNUNCIATO CON L' ACCORDO TRA AUTORITA' PORTUALE E DOGANE? INTERVISTA CON IL PRESIDENTE DEGLI SPEDIZIONIERI STEFANO VISINTIN SULLA PUBBLICAZIONE DEL "DISCIPLINARE" DELLE DOGANE.





Quando cinque giorni fa è stato annunciato, con clamore e in piena campagna elettorale per il ballottaggio, l' accordo con le Dogane Italiane che recepiva l' Allegato VIII per il Porto Franco Internazionale di Trieste siamo stati i primi a salutare favorevolmente l' evento, parlando di "Miracolo a Trieste" e con queste parole :"SE quello che viene annunciato oggi sul Piccolo è vero, se è vero quanto detto dal Commissario Zeno d' Agostino alla Rai (clicca QUI, dal minuto 14) metà della nostra PIATTAFORMA PORTO 2014 si realizza: metà dell' Allegato VIII diviene realtà" (clicca QUI per l' articolo). 

Naturalmente il "SE" comportava la lettura del nuovo "Disciplinare" ovvero il "manuale operativo delle Dogane sul Porto Franco" di una cinquantina di pagine, che abbiamo ottenuto da poco e che trovate cliccando qua sotto:
SCARICA IL "DISCIPLINARE PER I PUNTI FRANCHI DEL PORTO DI TRIESTE" CLICCANDO QUI.

Con il "disciplinare di servizio" pubblicato in data odierna si pensiona il vecchio disciplinare di servizio dei punti franchi datato 1999.
Pur in mancanza del decreto ministeriale attuativo dell'art.21 della legge 84/94 in questo modo si ridefiniscono meglio i poteri di autorizzazione e di controllo rispettivamente da parte dell'Autorità Portuale di Trieste e dell'Agenzia delle Dogane.
Sotto la spinta del Coordinamento Lavoratori Portuali CLPT e venendo incontro alle richieste degli operatori portuali, l'APT, grazie al protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Dogane del 21.07.2015, e le Dogane hanno introdotto il nuovo manuale d'uso del Porto Franco, che è immediatamente operativo. 

Non nascondiamo che la lettura ci ha un po' inquietato e deluso perchè, ad esempio, notiamo che le Dogane Italiane intendono avere  il controllo e la tracciabilità di tutte le merci all' interno del Porto Franco (vedi l' art.38 ad esempio) cosa che sembra essere in conflitto con il concetto stesso di Porto Franco, derivante dall'Allegato VIII e dalla legislazione precedente, ad esempio il non citato ma fondamentale Regio Decreto n.2395 del 22.12.1927 art.2.
Quanto descritto nel "disciplinare" sembra più attinente a una "Zona Franca Europea" come ce ne sono tante e non a un Porto Franco Internazionale TOTALMENTE EXTRADOGANALE RISPETTO ALLA UE come è quello di Trieste, unico in Europa, e in cui le Dogane Italiane non dovrebbero avere alcun tipo di ingerenza.


Inoltre non è ben chiaro il ruolo delle Dogane Italiane riguardo l' attività industriale in Porto Franco (vedi art.50) sulla quale l' Autorità Portuale sembra avere solo il potere di scelta dei soggetti 
ma non di disciplinarne l' attività.

Il documento è lungo e complesso e riguarda non solo questioni legali ma soprattutto modalità operative  che solo chi vive il porto quotidianamente conosce bene.

Quindi abbiamo deciso di chiedere lumi a chi è più esperto di noi perchè opera ogni giorno nel Porto: Lavoratori, Spedizionieri e Operatori.

Il Coordinamento del Lavoratori Portuali CLPT terrà domani alle 12 al Cral dell' APT, molo Bersaglieri 3, un incontro pubblico su questo tema con il suo legale, da cui speriamo verranno chiarimenti anche ai nostri dubbi (clicca QUI).


Abbiamo dunque contattato il Presidente della Associazione degli Spedizionieri dott. Stefano Visintin che ci ha fornito il seguente commento a caldo riservandosi di approfondire la complessa questione:


"Fa innanzitutto piacere che venga formalizzato in premessa come il disciplinare dei punti franchi del Porto di Trieste trovi le sue fonti dirette nell'Allegato VIII del Trattato di pace del 1947, oltre che nei decreti del Commissario di Governo 29/55 e 53/59. In questo modo viene ribadita, qualora ce ne fosse bisogno, la natura extradoganale del porto franco di Trieste. Adesso dobbiamo valutare se i benefici doganali chiaramente stabiliti da queste fonti normative siano effettivamente e praticamente realizzati nel nuovo disciplinare. Per esempio: sarà ancora possibile mantenere a tempo indeterminato in porto franco una partita di merce estera o che sia stata esportata ed introdotta in magazzino di porto franco ? Inoltre c'è un altro aspetto importante, che è quello del "principio di maggior favore"...

E cioè ?

"All'interno del Porto Franco di Trieste l'operatore può sempre usufruire, in alternativa, sia del regime di porto franco, sia di quei regimi previsti dalla legislazione doganale unionale e nazionale (ad esempio i "depositi IVA") che ritenga essere più favorevoli per la merce. Per concedere l'utilizzo di detti regimi, l'Agenzia delle Dogane spesso ha imposto controlli anche sulle merci depositate nei magazzini di porto franco, ingerendosi quindi indebitamente - a nostro giudizio - anche su quelle. Il nuovo disciplinare sembra andare sempre in questo verso". 

Luci ed ombre quindi ?

"La luce si accende sicuramente sulle cosiddette manipolazioni industriali e questo, pur non riguardando direttamente la nostra categoria, vogliamo considerarlo come un successo parzialmente nostro, avendo da decenni sostenuto che la trasformazione industriale è possibile e conveniente in porto franco, anche quando altissimi rappresentanti del mondo industriale locale sostenevano l'esatto opposto"

Perché cambia la situazione con il nuovo disciplinare ?

"Il vecchio disciplinare prevedeva all'articolo 32 che l'impianto di attività di trasformazione di carattere industriale o manipolazione non usuale fosse subordinato a speciale autorizzazione del Ministero delle Finanze. Questo ha di fatto impedito negli ultimi vent'anni che le industrie pensassero ad insediarsi al porto franco di Trieste. Ora ai sensi dell'art.25 del nuovo disciplinare  l'autorizzazione è rilasciata dall'Autorità Portuale di Trieste, previa acquisizione del parere da parte dell'Agenzia delle Dogane. La prospettiva cambia radicalmente, anche se in base all'art.50 dello stesso disciplinare le lavorazioni dovranno svolgersi entro i limiti ed alle condizioni fissate nelle autorizzazioni e nei relativi disciplinari di servizio rilasciati dall'Ufficio delle Dogane di Trieste. In parole povere, la Dogana non eserciterà solo un controllo, ma si ingerirà nel tipo di lavorazione"

E le ombre ?

"La realizzazione pratica dei controlli della Dogana sulle merci in deposito di porto franco e di quelle sottoposte ad altri regimi doganali, ma, prima e sopra di ogni cosa, la volontà reale dell'Agenzia delle Dogane e dei suoi funzionari locali, dei capi delle Sezioni Operative e di tutti i lavoratori delle dogane di recepire il regime di porto franco come una ricchezza per l'Italia e per l'Unione Europea, non come un fastidioso sassolino nella scarpa o come l'anomalia che rompe l'equilibrio di un sistema. Anche le parole hanno un peso ! Nel nuovo disciplinare si ripete la parola "autorizza": la Dogana autorizza lo sbarco, lo scarico del camion, l'introduzione di merci nel magazzino di porto franco...a mio giudizio la Dogana non "autorizza", ma "convalida" e correttamente "controlla". In ossequio all'Allegato VIII che prevede il diritto di ingresso senza discriminazioni delle merci al Porto Franco Internazionale di Trieste, con possibilità di sostarvi a tempo indeterminato, senza necessità di autorizzazione allo sbarco, imbarco, trasbordo, movimentazione e deposito e senza obbligo alcuno di dare una destinazione doganale alle merci medesime durante la loro permanenza in porto franco".


QUESTO E' UN PRIMISSIMO PARZIALE COMMENTO: NEI PROSSIMI GIORNI TORNIAMO SULL' ARGOMENTO COMPLETANDO LA DOCUMENTAZIONE.

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